Costituzione
(artt. 1, 18 e 19 dallo statuto dell'associazione culturale SCIENZaFAENZA)

art. 1 COSTITUZIONE

In base al diritto civile fondamentale riconosciuto dall’articolo 18 Parte I, Titolo I della Costituzione della Repubblica Italiana si è costituita con sede in via Mercanta,11/B a Faenza un’associazione non riconosciuta che assume la denominazione “SCIENZaFAENZA” e il logo identificativo rappresentato con i seguenti caratteri tipografici SCIENZaFAENZA (la a centrale in corsivo in rosso, il resto in nero). È una libera associazione con durata illimitata nel tempo, regolata dal presente Statuto, il patto associativo contratto dai soci e scritto a norma dell’articolo 14 e seguenti Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile.


art. 18 MODIFICA DELLO STATUTO

Un eventuale cambiamento di sede non comporta variazioni dello statuto dell’Associazione.

La modifica dell’atto costitutivo o dello statuto dell’Associazione è deliberato in assemblea straordinaria con la presenza di almeno quattro quinti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

art. 19 SCIOGLIMENTO E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

L’Associazione non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte siano state attuate, salvo diversa decisione assunta da apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere agli effetti delle delibere in corso di esecuzione. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati raccolti in assemblea straordinaria. Qualora non si raggiunga tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni ed in seguito ad un ulteriore avviso ai soci, gli intervenuti deliberano lo scioglimento. La stessa assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, tolte le spese, per uno o più scopi previsti dall’art. 3 o per altre iniziative culturali. A tale proposito può nominare uno o più liquidatori, scelti preferibilmente fra i soci. È esclusa, in ogni caso, la ripartizione del patrimonio residuo fra i soci.

L’assegnazione delle cariche sociali fra i soci fondatori che hanno sottoscritto l’atto costitutivo ha validità di non più di cinque anni, trascorsi i quali il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei soci, che procede a regolari elezioni. I membri del primo Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Per quanto non compreso nel presente statuto o dal regolamento interno decide l’assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti con diritto di voto a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti. Questo statuto è composto da diciannove articoli disposti su otto pagine.

Letto ed approvato dall’assemblea straordinaria il 15 Ottobre 2007.

Il presidente Mauro Lombardi

Il segretario Elisa Bressan

Il consigliere Diego Grasso